NORME PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN MEDICINA OMEOPATICA

[18.01.2000]  
PRESENTAZIONE

Già nel 1995 i medici omeopati siciliani disponevano di una articolata normativa di autoregolamentazione, stilata con la collaborazione con l’Ordine dei Medici di Palermo (1).

Questa redazione, sottoposta al vaglio della comunità medica omeopatica nazionale, permetteva finalmente all’Italia nel 1997, dopo due anni di intense consultazioni, di disporre di un autorevole testo nazionale di autoregolamentazione della Medicina Omeopatica, allineato con le normative europee (2).

Le presenti "Norme per la Formazione e la Qualificazione Professionale in Medicina Omeopatica" della SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA sono la revisione del testo del 1997 che tale Società ha assunto come fondamento statutario all’atto della sua costituzione.

La SOCIETA’, sorta quale forma legale del coordinamento nazionale che ha prodotto e curato l’iter redazionale delle due edizioni precedenti, è l’organismo scientifico nazionale che si è assunto la basilare responsabilità di attualizzare tale Normativa nella comunità scientifica e nel tessuto sociale italiano, nel fine di perfezionare il profilo professionale dei medici omeopati italiani, i criteri di ricerca clinico-scientifica e sociale, e la corretta informazione in Omeopatia (3).

La SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA accetta al suo interno soltanto i professionisti, le strutture didattiche, le associazioni e le associazioni di scuole che possano garantire l’effettiva attuazione dei livelli di competenza delineati nella presente Normativa.

NOTE

(1) "Norme per la Formazione e Qualificazione Professionale in Omeopatia", Nuova Ipsa Editore, Palermo, gennaio 1996. Redatto nel dicembre 1995 dalla Accademia Omiopatica Palermitana (1844), il testo definiva già chiaramente i programmi di insegnamento nella Branca, gli standards di formazione per i medici omeopati, per i medici omeopati docenti, i criteri di accreditamento per le Scuole di Omeopatia e prevedeva Registri per la certificazione di tali competenze.

(2) Il testo edito nel 1996 è stato ufficialmente presentato agli omeopati italiani durante il congresso mondiale omeopatico di Capri (5 ottobre ’96). Il 14 dicembre ’96, a Roma, nel corso di una riunione ad hoc delle Scuole, Associazioni e singoli omeopati esperti italiani, è iniziata la rielaborazione della parte riguardante il programma didattico nell’obbiettivo di stabilire, nel dettaglio, un programma fondamentale di insegnamento accettato da tutte le correnti di pensiero operanti nella medicina omeopatica. Un tale programma, ulteriormente precisato nei mesi seguenti ed ancora ridiscusso in successive riunioni delle Scuole italiane di Omeopatia (Roma 22 febbraio ’97, Milano 27 marzo ’97), è stato infine sottoscritto da tutte le Scuole presenti, il 9 maggio ’97 a Verona. Esso costituisce il Programma Fondamentale di Insegnamento per la Medicina Omeopatica in Italia, sancito dall’intesa della più grande maggioranza delle istituzioni didattiche già operanti sul territorio nazionale, di ogni tendenza scientifica e culturale.

La parte del testo, invece, riguardante le norme di autoregolamentazione e la precisa delimitazione del profilo professionale del medico omeopata qualificato, ha trovato comune adesione nelle istituzioni didattiche firmatarie indipendenti da ditte commerciali. Queste ultime soltanto, pertanto, hanno perfezionato una seconda edizione completa del testo, sempre sotto la supervisione dell’Ordine dei Medici di Palermo, presso cui esso è stato depositato alla presenza dei firmatari stessi e del presidente prof. Salvatore Amato (nel contempo coordinatore della Commissione della FNOMCeO per le MNC), il 22 ottobre 1997 e dato alle stampe. ("Norme per la Formazione e Qualificazione Professionale in Omeopatia", Nuova Ipsa Editore, Palermo, 1997, seconda edizione).

(3) La SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA, fondata nel 1998, è una società scientifica i cui membri ordinari sono i medici omeopati ed i medici omeopati docenti iscritti ai suoi registri nazionali. Essa collabora attualmente con le principali istituzioni omeopatiche nazionali (in particolare la FOI di Napoli) ed internazionali (in particolare l’European Committee for Homeopathy). Collabora inoltre con altre società scientifiche, università, istituzioni statali, pubbliche e private, internazionali, nazionali e locali, operando a salvaguardia della verità dei contenuti in Medicina, della dignità della professione da abusi dovuti ad ignoranza od interesse, ed a principale tutela della salute dei cittadini.

 
(CAP. I) / SCUOLE NAZIONALI DI INSEGNAMENTO

Ogni Scuola di Insegnamento in Medicina Omeopatica può essere accreditata se attiva da almeno sei anni e se dimostra di poter garantire lo svolgimento dell’iter di formazione specifico secondo il Programma Fondamentale di Insegnamento in Omeopatia (vedi cap IV) e lo svolgimento degli esami di qualificazione.

Ogni Scuola, inoltre, partecipa ai programmi di Formazione Continua.

Ogni Scuola deve essere costituita da un collegio di medici omeopati iscritti al Registro dei docenti (vedi cap III).

Il collegio minimo è di tre docenti, i quali eleggono tra loro un Direttore che è responsabile della Scuola verso la Commissione Nazionale per la Formazione Permanente in Medicina Omeopatica (da qui in poi COMMISSIONE, vedi cap II).

Ogni Scuola è dotata di idonee strutture didattiche per le lezioni e per il tirocinio pratico.

Ogni Scuola, nel realizzare la sua attività didattica, è autonoma, autogestita e libera da legami diretti ed indiretti con ditte commerciali, ed associazioni politiche, religiose e sindacali.

Ogni Scuola deve fornire una documentazione idonea a comprovare tutti i requisiti di cui sopra e le sue caratteristiche organizzative, compresa la sua eventuale appartenenza o controllo da parte di strutture economiche esterne.

Il Direttore di ogni Scuola può partecipare al funzionamento della Commissione Nazionale di Epistemologia Omeopatica, che ha il compito di delimitare e sviluppare gli aspetti epistemologici della Metodologia Omeopatica e le varie problematiche (teoriche, deontologiche, sociali, etc.) ad essa connesse. [Le sistematizzazioni prodotte, che costituiscono il fondamento epistemico del corpus teorico dell’Omeopatia, sono recepite dalla COMMISSIONE quale parte fondante dell’Insegnamento ed ispiratrice per le valutazioni e le decisioni a cui la COMMISSIONE stessa è deputata].

 
(CAP. II) / COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PERMANENTE IN OMEOPATIA

La COMMISSIONE è composta da rappresentanti delle Scuole ed associazioni di Scuole firmatarie, e nomina al suo interno un coordinatore.

La COMMISSIONE ha il compito di garantire lo svolgimento del Programma Didattico Nazionale nelle Scuole aderenti, e di coordinare la Formazione di base, la Formazione Continua e i corsi di perfezionamento a livello nazionale per medici omeopati e per docenti , come concordato dalle Scuole ed associazioni di Scuole accreditate.

Essa elabora inoltre programmi di ricerca e progetti di informazione, di intervento sociale e culturale, in accordo con le Scuole di insegnamento e avvalendosi della collaborazione di istituzioni scientifiche in ambito omeopatico e non.

La COMMISSIONE designa i Commissari per gli Esami di Qualificazione che si tengono presso le Scuole aderenti al termine del Corso di Formazione di Base.

La COMMISSIONE fissa i requisiti per l'iscrizione al Registro degli Omeopati Qualificati e al Registro dei Docenti in Medicina Omeopatica.

La COMMISSIONE verifica le domande di iscrizione al Registro Nazionale dei Medici Omeopati Qualificati ed al Registro Nazionale dei Docenti, dopo che queste siano state valutate dalle Scuole od Associazioni di Scuole accreditate.

Alla sedute della COMMISSIONE partecipa un membro della Commissione Nazionale di Epistemologia Omeopatica.

 
(CAP. III) / REGISTRO NAZIONALE DEI DOCENTI

1. I docenti si distinguono in EFFETTIVI, ASSISTENTI, COLLABORATORI

2. Sono docenti EFFETTIVI i medici omeopati che sono in possesso della abilitazione alla docenza conferita dalla COMMISSIONE, la quale abilitazione è periodicamente soggetta ad una verifica di qualità.

Per acquisire l’abilitazione alla docenza il candidato presenta al Direttore di una Scuola accreditata il proprio curriculum per ogni area di insegnamento, comprendente i suoi titoli specifici di insegnamento, scientifici e di carriera (comprendenti quelli professionali clinici).

Detto curriculum dev’essere approvato dal Direttore della Scuola e verificato dalla COMMISSIONE in riferimento ai titoli.

Sono requisiti obbligatori per l’iscrizione al registro nazionale dei docenti:

  1. aver maturato almeno 10 anni di pratica clinica in Medicina Omeopatica,
  2. aver maturato almeno 5 anni di insegnamento, nelle materie dichiarate, in Scuole di chiaro indirizzo omeopatico.

Per continuare a far parte del corpo docenti, ogni docente dovrà continuare a svolgere regolare attività didattica in una delle Scuole aderenti o presso altre strutture che svolgano programmi di insegnamento di chiara metodologia omeopatica .

Periodicamente la COMMISSIONE, valutata la posizione di ogni singolo omeopata, pubblica l’elenco dei docenti nazionali effettivi, nonchè dei direttori delle Scuole e dei responsabili di eventuali altri programmi didattici.

I docenti abilitati sono liberi -in scienza e coscienza- di svolgere il loro insegnamento di Omeopatia in qualunque parte d’Italia e del mondo.

Sono tenuti ad attenersi alle norme deontologiche, ed a non prestarsi a partecipare ad attività lesive degli interessi della comunità omeopatica.

Essi sono membri convocabili delle commissioni per gli esami di qualificazione, possono fungere da relatori dei candidati e da didatti nelle Scuole e nei programmi di formazione.

3. I docenti ASSISTENTI sono i medici omeopati che collaborano all'insegnamento di materie fondamentali, avendo i necessari requisiti per farlo, ma non avendo ancora un numero di anni di insegnamento sufficiente per poter essere docenti effettivi. Del loro operato è responsabile il direttore della Scuola, che ne perfeziona l'insegnamento e ne certifica il curriculum per una futura iscrizione al registro dei docenti. Essi sono comunque tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per docenti.

3. I docenti COLLABORATORI sono omeopati o non omeopati (ad esempio farmacisti, botanici, ricercatori, professori delle università statali, etc.) che svolgano una parte didattica a loro affidata dal direttore della Scuola o dal responsabile del programma didattico, limitatamente al loro ambito di competenza.

Il direttore della Scuola è responsabile della loro qualificazione e deontologia in ambito didattico.

Essi non sono iscrivibili nel Registro Nazionale dei Docenti effettivi, nè possono fungere da esaminatori nelle commissioni d’esame.

 
(CAP IV). / PROGRAMMA DIDATTICO NAZIONALE

(PROGRAMMA FONDAMENTALE DI INSEGNAMENTO IN MEDICINA OMEOPATICA)

Il testo del Programma Fondamentale di Insegnamento in Medicina Omeopatica, è conforme alle indicazioni elaborate dall’European Committee for Homoeopathy (E.C.H.), nella sua attività di consenso permanente tra i rappresentanti dei medici omeopati delle varie nazioni europee, iniziata nel 1990.

Concordato e ratificato il 9 maggio 1997, a Verona, dalle Scuole ed Associazioni di Scuole firmatarie comparenti, costituisce parte integrante del presente capitolo e della presente Normativa, alla quale è allegato in esteso, di seguito, come "Programma Didattico Nazionale per la formazione di base del medico esperto in omeopatia".

Essendo stato stabilito e sottoscritto dalla totalità delle correnti di pensiero esistenti all'interno del paradigma della Medicina Omeopatica, esso è a pieno titolo "Programma Didattico Nazionale", cioè il Programma Fondamentale di Insegnamento in Medicina Omeopatica, insieme dei contenuti essenziali per la formazione di base del Medico Omeopata in Italia.

Nell’ambito di tale Programma, ogni Scuola può sviluppare una sua specificità di insegnamento, rispettando e garantendo comunque l'insegnamento del Programma Fondamentale stesso.

 
(CAP. V) / NORME APPLICATIVE PER L'INSEGNAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Formazione in Omeopatia comprende:

1) un Iter di Formazione;

2) un Esame di Qualificazione;

3) una Formazione Continua.

1). Iter di Formazione.

L'Iter di Formazione di base è tenuto dalle Scuole accreditate che svolgono il Programma Didattico Nazionale.

Ogni Scuola documenta la formazione professionale di ciascun omeopata curando il mantenimento e l'aggiornamento del suo fascicolo personale. Essa rilascia ai propri iscritti certificati attestanti il grado di formazione, anche parziale, effettivamente conseguita.

La formazione comprende una parte teorica ed una parte di pratica.

La durata minima dell'Iter di Formazione specifico è di 3 anni, per un totale complessivo di almeno 410 ore.

Dopo tale periodo minimo, il medico può sostenere l'Esame di Qualificazione.

Essendo previsto un ulteriore numero di ore ai fini della iscrizione al Registro degli Omeopati Qualificati e per l'acquisizione del Titolo Europeo, il medico omeopata che ha completato l’iter di formazione ha la possibilità di partecipare ai seminari ed alle altre attività didattiche integrative riconosciuti validi dalle Scuole accreditate, fino al raggiungimento del totale complessivo di ore aggiuntive richiesto. Tali attività didattiche integrative possono essere seguite anche durante l’iter di formazione, il loro monte-ore essendo acquisito nel curriculum dell’allievo.

2). Esame di Qualificazione.

A. La commissione d'esami, convocata dalla Scuola autorizzata presso cui il candidato ha presentato l’apposita domanda, è composta da almeno tre membri.

Sono membri di diritto: due docenti della Scuola stessa, uno designato dalla COMMISSIONE ed i docenti relatori dei candidati (se diversi dai precedenti).

Possono essere invitati, come membri esterni, per ciò che di loro pertinenza, i Presidenti degli Ordini dei Medici delle provincie sedi d’esame, delegati della FNOMCeO, ovvero incaricati da loro designati.

Il membro designato dalla COMMISSIONE dovrà, in particolare: esercitare una presenza discreta ma attiva alla prova orale del candidato; verificare le presenze ed il curriculum di studio dello stesso e la sua tesi; esprimere un parere consultivo in sede di giudizio; collaborare alla redazione dell’apposito verbale d’esame contenente la valutazione del candidato sui singoli temi.

B. Sono ammessi all’esame di qualificazione soltanto i medici chirurghi e medici veterinari.

Il candidato dovrà presentare una domanda indirizzata al direttore di una Scuola accreditata, correlata del curriculum di studi e professionale (se già non presentato precedentemente) e dal pagamento della tassa d'esame.

Il programma d'esami dettagliato è pubblicato da ogni Scuola e da essa aggiornato annualmente.

L'esame consiste in prova orale (a cui potrà aggiungersi quella scritta) su due ambiti:

a) Materia Medica e Repertorio;

b) Teoria e Metodologia clinica.

Il candidato dovrà inoltre discutere una tesi originale concordata col Relatore e presentare un caso clinico personale, seguito in profondità per almeno 6 mesi.

Ogni candidato che non superi l'esame può ripresentarsi alla successiva Sessione.

C. I candidati approvati dalla commissione d’esame avranno rilasciato un attestato di qualificazione; potranno pubblicizzare il titolo di Medico Omeopata solo quando, avendone maturato i requisiti, saranno iscritti al Registro dei Medici Omeopati Qualificati.

3). Formazione Continua

Gli Omeopati iscritti al Registro Nazionale degli Omeopati Qualificati, per validare periodicamente la loro iscrizione, sono tenuti a partecipare a Programmi di Formazione Continua.

Tali Programmi, che comprendono l’aggiornamento professionale e la formazione continua, concordati dalle Scuole accreditate, permettono la costante qualificazione specifica del profilo professionale del medico omeopata, anche nei suoi rapporti con gli sviluppi delle tecniche diagnostiche e terapeutiche della medicina convenzionale.

Essi hanno come obbiettivo quello di migliorare le competenze e le abilità cliniche e metodologiche dei medici omeopati, e di promuovere altresì il loro perfezionamento interiore, affinchè la loro arte medica divenga sempre più efficace, appropriata, sicura ed efficiente.

I Programmi tengono conto, inoltre, dei criteri generali di competenza medica effettiva richiesta dalle norme legali e delle programmazioni del piano sanitario nazionale vigente.

Tali attività comprendono, in modo non esaustivo, la partecipazione a corsi, convegni, seminari organizzati nell’ambito della Società od da istituzioni esterne da questa accreditata, soggiorni di studio, partecipazione a studi clinici e ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Le Scuole di Formazione certificano tale formazione.

Le certificazioni di Formazione Continua fanno parte del curriculum personale di ciascun Omeopata.

 
(CAP.VI) / REGISTRO NAZIONALE DEI MEDICI OMEOPATI QUALIFICATI

Il Registro Nazionale dei Medici Omeopati Qualificati consiste dell’elenco nominale dei Medici Omeopati i quali abbiano completato una specifica formazione che garantisca l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza e l’efficienza del loro esercizio professionale nella attualizzazione del profilo professionale di medico omeopata.

Il Registro non contempla l’iscrizione di medici prescrittori di medicinali omeopatici (o di prodotti inseriti nella categoria merceologica vigente di "medicinale omeopatico") che operino al di fuori della metodologia omeopatica o insufficientemente rispetto ad essa, e non possano quindi garantire l’efficacia, l’adeguatezza, la sicurezza e l’efficienza del profilo professionale di medico omeopata. (vedi Nota 1).

Il Registro non contempla, in particolare, medici praticanti metodologie differenti da quella omeopatica od attualizzanti differenti profili professionali, come quelli riguardanti la medicina antroposofica, il complessismo o l’omotossicologia.

Le domande d’iscrizione a tale Registro, presentate dal Medico Omeopata che ha superato gli esami presso una Scuola, sono da questa inoltrate alla COMMISSIONE per la loro verifica.

L’iscrizione al Registro avviene per titoli ed esami (ove contemplato per soli titoli), in ottemperanza al possesso da parte del richiedente dei seguenti requisiti:

Attestato di qualificazione rilasciato da una Scuola accreditata e due anni successivi di pratica clinica continuativa.

Ovvero: attestati di corsi differenti che, nel loro insieme, abbiano avuto una durata almeno pari a quanto previsto per la Formazione di base e la cui documentazione garantisca la conoscenza dei contenuti didattici del Programma Nazionale; e due anni successivi di pratica clinica continuativa.

Ovvero: in assenza di attestati, presentazione di una documentazione atta a dimostrare un minimo di sei anni continuativi di pratica clinica omeopatica.

In assenza od incompletezza di tali requisiti, il richiedente potrà partecipare a corsi integrativi nelle aree in cui si sia evidenziato un debito formativo e sostenere un esame di qualificazione presso una Scuola accreditata.

Situazioni particolari sono valutate di volta in volta.

Il Registro è aggiornato periodicamente dalla COMMISSIONE (vedi cap II).

Copia aggiornata di tale Registro sarà inviata periodicamente alla FNOMCeO, agli Ordini provinciali e ad Istituzioni pubbliche e di categoria nazionali ed internazionali, od eventualmente resa pubblica, nel rispetto delle vigenti leggi sulla riservatezza dei dati personali.

 
(CAP. VII) / RAPPORTI CON STRUTTURE ESTERNE

La COMMISSIONE stabilisce -a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale- i contatti e gli opportuni rapporti con strutture pubbliche, private e di categoria per garantire la giustezza di contenuto e di forma all’Insegnamento ed alla Formazione professionale in Omeopatia; e, specificatamente, stabilisce contatti e rapporti con le istituzioni universitarie statali e private, e con le istituzioni politiche per ottenere il riconoscimento giuridico del medico omeopata, in base alla sua abilitazione certificata dall’iscrizione al Registro dei Medici Omeopati Qualificati.

In particolare, può operare in collaborazione con gli Ordini dei Medici, con lo Stato, con le Regioni nel loro ruolo di formazione professionale (formazione professionale di base e formazione continua), di informazione scientifica e di azione sociale e di assistenza sociosanitaria.

 
(CAP.VIII) / AVVERTENZA CONCLUSIVA

La COMMISSIONE, riunita su convocazione scritta inviata ai suoi componenti, ha piena autonomia di aggiornamento, integrazione e modifica delle Norme sovraesposte, le quali sono periodicamente stampate e diffuse.

L’ultima edizione sopprime la validità delle precedenti.

 
NOTE

(1) MEDICINA OMEOPATICA / La Medicina Omeopatica ha come ideale terapeutico quello di restituire la piena salute al malato, utilizzando medicamenti sperimentati sull’uomo sano, e prescritti secondo una propria metodologia clinica, sulla base della migliore similitudine presentata fra le suddette sperimentazioni e la totalità dei sintomi del malato.

MEDICAMENTI OMEOPATICI / I medicamenti specifici adoperati in Omeopatia contengono un solo tipo di sostanza, preparata attraverso successive diluizioni e succussioni, i cui standard di produzione sono contenuti nella Farmacopea Omeopatica. Affinchè essi possano essere adoperati in terapia devono esser stati preventivamente ed opportunamente testati sull’uomo sano.

NOTA: Al momento della redazione del presente documento (1999) sono commerciati in Italia dei preparati riportanti sulla confezione la dizione "medicinale omeopatico", i quali non corrispondono alle caratteristiche sopra descritte (ad esempio, preparati contenenti mescolanze di più preparazioni, ovvero preparati non testati sull’uomo sano, etc).

La legislazione italiana consente tale dizione, malgrado i preparati in questione siano inadatti ad essere utilizzati terapeuticamente secondo la metodologia omeopatica.

(2) La COMMISSIONE NAZIONALE DI EPISTEMOLOGIA OMEOPATICA è un organo scientifico che opera a vantaggio della comunità omeopatica. Essa collabora con la Commissione Nazionale per la Formazione Permanente in Medicina Omeopatica, nei modi contemplati nel testo "Normativa per la Formazione e Qualificazione Professionale in Medicina Omeopatica". Coordina il lavoro di Autori omeopati in riferimento ad aree di studio delimitate, in maniera da migliorare il livello di competenza in tali aree della comunità omeopatica nazionale. E’ suo compito affrontare i temi fondamentali ed i temi cruciali dell’Omeopatia in modo epistemologicamente adeguato. Essa, coordinata da un rappresentante eletto, è costituita da Autori competenti nelle varie tematiche, e produce periodicamente lavori scientifici e resoconti di discussioni. La Commissione, costituita come organismo autonomo presso l’Accademia Omiopatica il 2 aprile1997 con delibera presidenziale ratificata il 28 giugno dello stesso anno, dal 20 marzo 1999 è domiciliata presso la SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA.

 
SINGOLE SCUOLE ACCREDITATE DALLA SOCIETA’ ITALIANA DI OMEOPATIA

- AMSHO-Associazione Medica Hahnemanniana per lo studio dell’Omeopatia,
via Zaccherini Alvisi, 6 - 40138 Bologna Tel: 051.391883 e 0368.422169. Fax:051.6825823

- Associazione Ippocrate,
via Milano, 118 - 95127 Catania Tel e fax: 095.431239 - 376220

- Centro Di Omeopatia (C.D.O.) — Milano,
viale Ca’ Granda, 2 - 20162 Milano Tel e Fax: 02.6430479

- Centro Studi "T.P.Paschero",
corso Italia, 82 - 95100 Catania Tel e fax: 095.536738 - 538293

- Laboratorio di Epistemologia Tradizionale, e Scuola di Medicina Integrata,
via Libertà, 103 - 90143 Palermo Tel e Fax: 091.6254810 E-mail: labet@tin.it

- Scuola di Medicina Omeopatica di Verona,
piazza San Francesco d’Assisi, 6 - 37123 Verona Tel: 045.8006008 Fax: 045. 8035945 E-mail: info@omeopatia.org

- Scuola Medica Omeopatica Hahnemanniana,
corso Casale, 98 - 10132 Torino - Tel: 011.8195497 Fax: 011.8195680 Cell: 0336.251497
E-mail: nioi@fileita.it