Statuto
  1. CAPITOLO I - CAPITOLO I Ð DENOMINAZIONE E FINALITA'
  2. CAPITOLO II Ð SOCI E SOSTENITORI
  3. CAPITOLO III - ORGANI SOCIALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
  4. CAPITOLO IV - FINANZE, PATRIMONIO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I Ð DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1) Denominazione.

E' costituita l'Associazione scientifica e culturale denominata "Società Italiana di Medicina Omeopatica", società scientifica dei medici omeopati, indicata anche con l'acronimo SIMO. IETA' ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA" di seguito indicata anche come Società Italiana di Medicina Omeopatica.

Art. 2) - Scopi dell'Associazione

L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere il riconoscimento e lo sviluppo della Medicina Omeopatica, intesa come metodologia scientifica, in Italia e a livello internazionale, con particolare riguardo alla ricerca scientifica in Omeopatia e alla formazione professionale dei medici omeopati. A tal fine la Società Italiana di Medicina Omeopatica si propone di:

Art. 3) Associazione senza fine di lucro

L'Associazione non persegue fini di lucro, &è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza finalità sindacali.

I soci operano prevalentemente a titolo onorifico e senza retribuzione. Le cariche associative non sono retribuite. Il Consiglio direttivo può stabilire se rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento di attività e se retribuire alcune prestazioni specifiche. In caso di necessità l'Associazione può avvalersi della collaborazione di persone esterne per alcune attività che solitamente vengono svolte senza compenso.

Art. 4) Sede dell'Associazione

La sede legale e amministrativa dell'Associazione è presso lo Studio Ma.Gi. in via Prima Traversa SpianÜà, 5, 37138 Verona (VR). Il trasferimento della sede e anche l'istituzione e la chiusura di sedi periferiche nell'ambito del territorio nazionale vengono deliberati dal Consiglio direttivo ove opportune.

CAPITOLO II Ð SOCI E SOSTENITORI

Art. 5) - I Soci

Possono iscriversi all'Associazione, in qualità di Soci ORDINARI, tutti i medici chirurghi e odontoiatri che abbiano conseguita una formazione qualificata in Medicina Omeopatica che ha come riferimento i criteri richiesti per l'iscrizione al Registro Italiano dei Medici Omeopati Accreditati (vedi sito dell'Associazione).

Possono iscriversi all'Associazione sia i medici esperti in Omeopatia che esercitino la Medicina Omeopatica che i medici che la abbiano esercitata. Inoltre, possono iscriversi i medici che sono in fase di formazione in Medicina Omeopatica.

Possono essere invitati a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ONORARI coloro che si siano particolarmente distinti per il loro contributo allo sviluppo della Medicina Omeopatica e/o alla promozione dell'Associazione. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dell'Assemblea generale dei soci con la maggioranza di due terzi (2/3) dei presenti.


Art. 6) - Adesione all'Associazione

Si diventa socio ordinario su domanda. Chi intende aderire alla Società come socio deve rivolgere espressa domanda d'iscrizione all'Associazione, compilando l'apposito modulo online.

L'Associazione può decidere se accettare o meno un richiedente. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione e comunica per iscritto al richiedente la sua decisione. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego al richiedente.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data del versamento della quota associativa da parte della persona ammessa. Non è consentita un'ammissione all'Associazione limitata nel tempo.

L'adesione all'Associazione è personale e non può essere trasmessa a terzi.

Art. 7) - Quota associativa

I soci devono pagare annualmente una quota associativa nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota.

Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa nei tempi previsti perde i suoi diritti e decade dalla qualifica di socio.

Art. 8) Cessazione dell'adesione

La qualità di socio viene meno con il recesso, l'esclusione, la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione all'Associazione o per il decesso del socio.

Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontˆ di recedere dall'Associazione stessa. Il recesso deve esser comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio direttivo può decidere sull'esclusione di un socio dall'Associazione per motivi gravi. Un motivo grave che comporta l'esclusione dall'Associazione è per esempio il danno degli interessi e dell'immagine dell'Associazione, la trasgressione dei doveri e delle delibere dell'Assemblea generale dei soci cos“ come il non rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione. Prima dell'esclusione viene data la possibilità al socio di formulare una presa di posizione in merito. La decisione sull'esclusione dall'Associazione viene comunicata al socio dal Consiglio direttivo tramite lettera raccomandata o PEC. Il socio escluso può richiedere che la sua esclusione venga trattata nell'Assemblea generale dei soci successiva. In questo caso la decisione necessita della approvazione di due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea generale dei soci.

Con la cessazione dell'adesione vengono meno tutti i diritti del socio. La fine dell'adesione non esonera dagli obblighi esistenti nei confronti dell'Associazione. Inoltre, il socio è obbligato a risarcire gli eventuali danni da lui causati.

Art. 9) Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente con presa di posizione e proposte allo sviluppo dell'Associazione e a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

I soci sono obbligati a rispettare le disposizioni previste dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione, così come a sostenere l'Associazione e a partecipare attivamente all'espletamento dei suoi compiti. I soci si impegnano inoltre a mantenere riservatezza sulle operazioni interne all'Associazione.

I soci possono utilizzare il logo dell'Associazione in conformità alle disposizioni del regolamento interno in vigore.

Tutti i soci dell'Associazione sono completamente equiparati nei diritti e nei doveri.

Art. 10) - Elettorato

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota sociale. Il diritto all'elettorato attivo è esercitato individualmente.

Art. 11) Sostenitori

Possono diventare Sostenitori dell'Associazione le persone che manifestano un interesse per l'Omeopatia e che sostengono l'Associazione con un contributo finanziario annuale, stabilito a livello minimo dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo. Essi possono sostenere l'Associazione ulteriormente collaborando alle attività e iniziative della Società.

I sostenitori non hanno diritto di voto, ma - ove invitati - possono esprimere parere consultivo sull'attività dell'Associazione. I sostenitori vengono informati periodicamente sulle attività della Società. Il sostenitore che non abbia provveduto al versamento del contributo annuo nei tempi previsti perde la qualifica di sostenitore.

CAPITOLO III - ORGANI SOCIALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 12) Organi sociali dell'Associazione

Gli organi sociali della SIMO sono: Art. 13) Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne viene fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno un decimo (1/10) dei soci iscritti.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo e viene comunicata ai soci con comunicazione scritta trasmessa dal Presidente almeno 4 settimane prima, ovvero, nel caso di giustificata urgenza, 15 giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea generale dei soci è valida in prima convocazione se sono presenti la maggioranza semplice degli aventi diritto, e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di presenti aventi diritto.

Ogni socio ha il diritto ad un voto e ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di dieci deleghe.

L'Assemblea generale dei soci delibera di norma a scrutinio palese e le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.

L'Assemblea generale dei soci elegge a scrutinio segreto in caso di elezioni delle cariche sociali. Se due o più candidati ottengono lo stesso punteggio si effettua un ballottaggio fra questi.

L'Assemblea generale dei soci non è pubblica. Il Presidente dell'Assemblea può decidere se far partecipare degli ospiti.

Art. 14) Competenze dell'Assemblea generale dei soci

Le competenze dell'Assemblea in via ordinaria sono:

L'Assemblea generale dei soci decide, inoltre, su tutte le questioni che non sono espressamente di competenza di un altro organo dell'Associazione.

Per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto è necessario il parere favorevole di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi dai soci, purché sia rappresentato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 15) Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 fino a 5 persone, incluso il Presidente. Il numero viene stabilito prima di ogni elezione dall'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati nell'incarico. Se un membro del Consiglio direttivo si ritira prima della scadenza del suo mandato, i suoi compiti verranno eseguiti dagli altri membri del Consiglio direttivo fino all'elezione suppletiva durante l'Assemblea generale dei soci successiva.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno a scrutinio segreto, nella prima riunione, presieduta dal più anziano degli eletti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e, ove il numero dei componenti del Consiglio direttivo sia superiore a tre, il Tesoriere.

La funzione di Vicepresidente è di coadiuvare il Presidente o di sostituirlo in caso di impedimento o in sua assenza. La funzione di Segretario è di coadiuvare il Presidente, tenere il registro dei soci e redigere i verbali dell'Associazione. La funzione di Tesoriere consiste nel sovrintendere all'amministrazione finanziaria e patrimoniale.

La distribuzione dei compiti viene regolamentata all'interno del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente, o almeno due dei suoi componenti, ne ravvisi la necessità. Le riunioni del Consiglio direttivo possono anche essere svolte utilizzando tecnologie digitali.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio. I componenti del Consiglio direttivo possono votare anche per delega, ma non sono ammesse più di due deleghe per componente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo, alla discussione di argomenti dell'ordine del giorno che lo rendano necessario, possono partecipare, su invito del Presidente, degli ospiti.

Art. 16) Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo coordina e realizza l'attività dell'Associazione. I compiti del Consiglio direttivo sono in particolare:


Art. 17) Competenze del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, anche in sede giudiziale.
In particolare, il Presidente

Art. 18) Dipartimenti

Oltre agli organi sociali, necessari per il funzionamento dell'Associazione, la Società promuove la creazione di dipartimenti, anche multidisciplinari, per sviluppare iniziative a favore dell'Omeopatia. Le discipline di cui si occupano i dipartimenti sono quelle che hanno attinenza, anche in senso ampio, con l'Omeopatia.
Ogni dipartimento viene diretto da un responsabile nominato dal Consiglio direttivo, presentato da un membro del Consiglio direttivo stesso.

Il responsabile deve essere socio o sostenitore dell'Associazione e deve essere esperto nella specifica disciplina del dipartimento.

Il responsabile è libero nell'organizzazione dell'attività del dipartimento e può creare un team di progetto formato con persone competenti, anche non iscritte all'associazione.

Il responsabile di dipartimento collabora con il Consiglio direttivo per la stesura dei programmi e deve promuovere iniziative e progetti da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.

Il responsabile dirige il dipartimento senza una scadenza. Il Consiglio direttivo può revocare con delibera la nomina a responsabile e può eliminare un dipartimento qualora ritenga che il dipartimento non stia più attuando gli scopi della SIMO.

Art. 19) Collegio dei Probiviri

Per risolvere qualsiasi eventuale controversia che sorga all'interno dell'Associazione, il Consiglio direttivo nomina alla bisogna un Collegio costituito da tre Probiviri che al loro interno eleggono un presidente.

Il Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea o espulsione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili nell'ambito dell'Associazione.

CAPITOLO IV - FINANZE, PATRIMONIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Il patrimonio sarà utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Associazione in conformità al presente Statuto o per obiettivi ad essi connessi.

Art. 21) Esercizio finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 22) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 23) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea generale dei soci con un numero di voti favorevoli pari al tre quarti (3/4) dei soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle eventuali attività e del patrimonio.

Art. 24) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge.


Mirandola (MO), 03 luglio 2016
SIMO - Società Italiana di Medicina Omeopatica