- CAPITOLO I - CAPITOLO I Ð DENOMINAZIONE E FINALITA'
- CAPITOLO II Ð SOCI E SOSTENITORI
- CAPITOLO III - ORGANI SOCIALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- CAPITOLO IV - FINANZE, PATRIMONIO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) Denominazione.
E' costituita l'Associazione scientifica e culturale denominata "Società Italiana di Medicina
Omeopatica", società scientifica dei medici omeopati, indicata anche con l'acronimo SIMO.
IETA' ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA" di seguito indicata anche come Società Italiana di Medicina Omeopatica.
Art. 2) - Scopi dell'Associazione
L'Associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, valorizzare e sostenere il
riconoscimento e lo sviluppo della Medicina Omeopatica, intesa come metodologia scientifica, in
Italia e a livello internazionale, con particolare riguardo alla ricerca scientifica in Omeopatia e
alla formazione professionale dei medici omeopati. A tal fine la Società Italiana di Medicina
Omeopatica si propone di:
- valorizzare e sostenere il ruolo professionale dei medici omeopati - medici chirurghi, odontoiatri e
medici veterinari;
- valorizzare e sostenere la competenza omeopatica in tutti gli ambiti in cui essa si possa esprimere;
- osservare e contribuire a sviluppare le norme per la formazione e qualificazione professionale in Medicina Omeopatica italiane ed internazionali;
- promuovere la qualificazione delle scuole di formazione, di base e permanente, in Omeopatia;
- promuovere corsi di informazione in Omeopatia per il personale paramedico e altri operatori sanitari;
- collaborare con enti pubblici e privati per la formazione in Omeopatia dei neolaureati;
- promuovere forme di collaborazione didattica tra le varie scuole di Omeopatia;
- individuare e valutare gli strumenti utili per migliorare l'esercizio quotidiano della professione;
- realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della peculiarità dell'Omeopatia e
dell'attività di ricerca dei medici omeopati;
- sostenere la partecipazione attiva dei soci dell'Associazione in ogni ente o istituto deputato alla formazione dei medici omeopati, alla organizzazione dei servizi sanitari e in ogni sede nella quale si svolgono attività che a qualsiasi titolo riguardano l'Omeopatia;
- favorire e valorizzare le attività di ricerca scientifica di base, clinica ed epidemiologica in Omeopatia;
- proporsi come interlocutore qualificato per la formazione professionale e la ricerca scientifica in campo omeopatico presso organismi sanitari pubblici e privati, europei ed extraeuropei, favorendo scambi culturali e incontri con le associazioni di altri paesi;
- promuovere iniziative intese a diffondere l'uso della Medicina Omeopatica e ad assicurare ai pazienti una corretta informazione su questa medicina;
- promuovere l'educazione sanitaria della popolazione;
- realizzare e promuovere un registro nazionale indipendente degli omeopati, dei docenti in
Omeopatia e delle scuole di Omeopatia;
- favorire la diffusione della Medicina Omeopatica e promuovere la sua integrazione con altre
discipline volte a favorire la salute e la cura dell'individuo;
- promuovere il dialogo e la collaborazione fra le associazioni e le istituzioni che abbiano fini simili a quelli dell'Associazione e fra i loro aderenti.
L'Associazione può svolgere ogni attività che le consentano di perseguire gli scopi sociali.
Art. 3) Associazione senza fine di lucro
L'Associazione non persegue fini di lucro, &è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale e senza finalità sindacali.
I soci operano prevalentemente a titolo onorifico e senza retribuzione. Le cariche associative
non sono retribuite. Il Consiglio direttivo può stabilire se rimborsare le spese sostenute per lo
svolgimento di attività e se retribuire alcune prestazioni specifiche. In caso di necessità
l'Associazione può avvalersi della collaborazione di persone esterne per alcune attività che solitamente vengono svolte senza compenso.
Art. 4) Sede dell'Associazione
La sede legale e amministrativa dell'Associazione è presso lo Studio Ma.Gi. in via Prima Traversa
SpianÜà, 5, 37138 Verona (VR).
Il trasferimento della sede e anche l'istituzione e la chiusura di sedi periferiche nell'ambito del
territorio nazionale vengono deliberati dal Consiglio direttivo ove opportune.
Art. 5) - I Soci
Possono iscriversi all'Associazione, in qualità di Soci ORDINARI, tutti i medici chirurghi e odontoiatri che abbiano conseguita una formazione qualificata in Medicina Omeopatica che ha come riferimento i criteri richiesti per l'iscrizione al Registro Italiano dei Medici Omeopati Accreditati (vedi sito dell'Associazione).
Possono iscriversi all'Associazione sia i medici esperti in Omeopatia che esercitino la Medicina
Omeopatica che i medici che la abbiano esercitata. Inoltre, possono iscriversi i medici che sono in fase di formazione in Medicina Omeopatica.
Possono essere invitati a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ONORARI coloro che si siano
particolarmente distinti per il loro contributo allo sviluppo della Medicina Omeopatica e/o alla
promozione dell'Associazione. La nomina dei Soci onorari viene deliberata dell'Assemblea
generale dei soci con la maggioranza di due terzi (2/3) dei presenti.
Art. 6) - Adesione all'Associazione
Si diventa socio ordinario su domanda. Chi intende aderire alla Società come socio deve rivolgere espressa domanda d'iscrizione all'Associazione, compilando l'apposito modulo online.
L'Associazione può decidere se accettare o meno un richiedente. Il Consiglio direttivo decide
sull'ammissione e comunica per iscritto al richiedente la sua decisione. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione del diniego al richiedente.
L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data del versamento della quota associativa da parte
della persona ammessa. Non è consentita un'ammissione all'Associazione limitata nel tempo.
L'adesione all'Associazione è personale e non può essere trasmessa a terzi.
Art. 7) - Quota associativa
I soci devono pagare annualmente una quota associativa nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota.
Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota associativa nei tempi previsti perde i suoi diritti e decade dalla qualifica di socio.
Art. 8) Cessazione dell'adesione
La qualità di socio viene meno con il recesso, l'esclusione, la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione all'Associazione o per il decesso del socio.
Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontˆ di recedere dall'Associazione stessa. Il recesso deve esser comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
Il Consiglio direttivo può decidere sull'esclusione di un socio dall'Associazione per motivi gravi.
Un motivo grave che comporta l'esclusione dall'Associazione è per esempio il danno degli interessi e dell'immagine dell'Associazione, la trasgressione dei doveri e delle delibere dell'Assemblea generale dei soci cos“ come il non rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione. Prima dell'esclusione viene data la possibilità al socio di formulare una presa di posizione in merito. La decisione sull'esclusione dall'Associazione viene comunicata al socio dal Consiglio direttivo tramite lettera raccomandata o PEC. Il socio escluso può richiedere che la sua esclusione venga trattata nell'Assemblea generale dei soci successiva.
In questo caso la decisione necessita della approvazione di due terzi (2/3) dei presenti all'Assemblea generale dei soci.
Con la cessazione dell'adesione vengono meno tutti i diritti del socio. La fine dell'adesione non esonera dagli obblighi esistenti nei confronti dell'Associazione. Inoltre, il socio è obbligato a
risarcire gli eventuali danni da lui causati.
Art. 9) Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare attivamente con presa di posizione e proposte
allo sviluppo dell'Associazione e a partecipare alle iniziative dell'Associazione.
I soci sono obbligati a rispettare le disposizioni previste dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione, così come a sostenere l'Associazione e a partecipare attivamente all'espletamento dei suoi compiti. I soci si impegnano inoltre a
mantenere riservatezza sulle operazioni interne all'Associazione.
I soci possono utilizzare il logo dell'Associazione in conformità alle disposizioni del regolamento interno in vigore.
Tutti i soci dell'Associazione sono completamente equiparati nei diritti e nei doveri.
Art. 10) - Elettorato
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota
sociale. Il diritto all'elettorato attivo è esercitato individualmente.
Art. 11) Sostenitori
Possono diventare Sostenitori dell'Associazione le persone che manifestano un interesse per
l'Omeopatia e che sostengono l'Associazione con un contributo finanziario annuale, stabilito a
livello minimo dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo. Essi possono sostenere
l'Associazione ulteriormente collaborando alle attività e iniziative della Società.
I sostenitori non hanno diritto di voto, ma - ove invitati - possono esprimere parere consultivo
sull'attività dell'Associazione. I sostenitori vengono informati periodicamente sulle attività della Società. Il sostenitore che non abbia provveduto al versamento del contributo annuo nei tempi previsti perde la qualifica di sostenitore.
Art. 12) Organi sociali dell'Associazione
Gli organi sociali della SIMO sono:
- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
Art. 13) Assemblea generale dei soci
L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando ne viene fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno un decimo (1/10) dei soci iscritti.
L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal
Vicepresidente. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo e viene comunicata ai soci
con comunicazione scritta trasmessa dal Presidente almeno 4 settimane prima, ovvero, nel caso di giustificata urgenza, 15 giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda
convocazione.
L'Assemblea generale dei soci è valida in prima convocazione se sono presenti la maggioranza
semplice degli aventi diritto, e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, con
qualsiasi numero di presenti aventi diritto.
Ogni socio ha il diritto ad un voto e ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio
mediante delega scritta. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di dieci deleghe.
L'Assemblea generale dei soci delibera di norma a scrutinio palese e le decisioni vengono prese a
maggioranza dei voti rappresentati in assemblea.
L'Assemblea generale dei soci elegge a scrutinio segreto in caso di elezioni delle cariche sociali. Se due o più candidati ottengono lo stesso punteggio si effettua un ballottaggio fra questi.
L'Assemblea generale dei soci non è pubblica. Il Presidente dell'Assemblea può decidere se far
partecipare degli ospiti.
Art. 14) Competenze dell'Assemblea generale dei soci
Le competenze dell'Assemblea in via ordinaria sono:
- elegge il Consiglio direttivo;
- interpreta e definisce le linee operative e di indirizzo dell'Associazione, secondo le
- proposte e i deliberati del Consiglio direttivo;
- discute e approva la relazione annuale e il bilancio consuntivo;
- discute e approva il programma delle attività e il bilancio preventivo;
- definisce la quota associativa annuale dei soci;
- definisce il contributo annuale minimo dei sostenitori;
- decide sul conferimento di qualifica di socio onorario;
- prende la decisione finale sull'esclusione di un socio se questo lo richiede;
- approva i regolamenti attuativi dello Statuto.
L'Assemblea generale dei soci decide, inoltre, su tutte le questioni che non sono espressamente
di competenza di un altro organo dell'Associazione.
Per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto è necessario il parere favorevole di
almeno due terzi (2/3) dei voti espressi dai soci, purché sia rappresentato almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.
Art. 15) Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 3 fino a 5 persone, incluso il Presidente. Il numero viene stabilito
prima di ogni elezione dall'Assemblea generale dei soci.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati
nell'incarico. Se un membro del Consiglio direttivo si ritira prima della scadenza del suo mandato, i suoi compiti verranno eseguiti dagli altri membri del Consiglio direttivo fino all'elezione suppletiva durante l'Assemblea generale dei soci successiva.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno a scrutinio segreto, nella prima riunione, presieduta dal più anziano degli eletti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e, ove il numero dei componenti del Consiglio direttivo sia superiore a tre, il Tesoriere.
La funzione di Vicepresidente è di coadiuvare il Presidente o di sostituirlo in caso di impedimento o in sua assenza. La funzione di Segretario è di coadiuvare il Presidente, tenere il registro dei soci e redigere i verbali dell'Associazione. La funzione di Tesoriere consiste nel sovrintendere all'amministrazione finanziaria e patrimoniale.
La distribuzione dei compiti viene regolamentata all'interno del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente, o almeno due dei suoi componenti, ne ravvisi la necessità. Le riunioni del Consiglio direttivo possono anche essere svolte utilizzando tecnologie digitali.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio. I componenti del Consiglio direttivo possono votare anche per delega, ma non sono ammesse più di due deleghe per componente.
Alle riunioni del Consiglio direttivo, alla discussione di argomenti dell'ordine del giorno che lo rendano necessario, possono partecipare, su invito del Presidente, degli ospiti.
Art. 16) Competenze del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo coordina e realizza l'attività dell'Associazione. I compiti del Consiglio direttivo sono in particolare:
- realizzare le decisioni e gli indirizzi elaborati dalla Assemblea generale dei soci;
- organizzare e realizzare convegni e incontri;
- proporre i regolamenti attuativi dello Statuto e vigilare sull'osservanza dello stesso;
- proporre all'Assemblea generale dei soci modifiche allo Statuto;
- amministrare il patrimonio della Associazione;
- curare gli affari di ordine amministrativo e finanziario dell'Associazione;
- occuparsi della corretta tenuta dei documenti dell'associazione;
- predisporre la relazione annuale e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
- predisporre il programma delle attività e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea generale dei soci;
- deliberare sull'assunzione del personale;
- definire e fissare gli stanziamenti occorrenti alla realizzazione dei progetti dell'Associazione;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci le indennità spettanti agli organi dell'Associazione ed a coloro che, su incarico del Presidente, siano richiesti di rappresentare l'Associazione presso enti pubblici o privati o in manifestazioni di particolare rilievo;
- prevedere i criteri di ammissione di nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea generale dei soci le nomine dei soci onorari;
- creare ed eliminare i dipartimenti e nominare e revocare i Responsabili dei dipartimenti;
- ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
Art. 17) Competenze del Presidente
Il
Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, anche in sede giudiziale.
In particolare, il Presidente
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale dei soci e del Consiglio direttivo;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale dei Soci e del Consiglio direttivo;
- firma gli atti giuridici dell'Associazione che obbligano questa nei confronti dei soci e di terzi;
- presenta annualmente all'Assemblea Generale una relazione sulle attività dell'Associazione;
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma, in tali ipotesi, deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Art. 18) Dipartimenti
Oltre agli organi sociali, necessari per il funzionamento dell'Associazione, la Società promuove la creazione di dipartimenti, anche multidisciplinari, per sviluppare iniziative a favore dell'Omeopatia. Le discipline di cui si occupano i dipartimenti sono quelle che hanno attinenza, anche in senso ampio, con l'Omeopatia.
Ogni dipartimento viene diretto da un responsabile nominato dal Consiglio direttivo, presentato da un membro del Consiglio direttivo stesso.
Il responsabile deve essere socio o sostenitore dell'Associazione e deve essere esperto nella specifica disciplina del dipartimento.
Il responsabile è libero nell'organizzazione dell'attività del dipartimento e può creare un team di progetto formato con persone competenti, anche non iscritte all'associazione.
Il responsabile di dipartimento collabora con il Consiglio direttivo per la stesura dei programmi e deve promuovere iniziative e progetti da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo.
Il responsabile dirige il dipartimento senza una scadenza. Il Consiglio direttivo può revocare con
delibera la nomina a responsabile e può eliminare un dipartimento qualora ritenga che il
dipartimento non stia più attuando gli scopi della SIMO.
Art. 19) Collegio dei Probiviri
Per risolvere qualsiasi eventuale controversia che sorga all'interno dell'Associazione, il Consiglio direttivo nomina alla bisogna un Collegio costituito da tre Probiviri che al loro interno eleggono un presidente.
Il Collegio dei Probiviri adotta i seguenti provvedimenti: proscioglimento, avvertimento, censura, sospensione temporanea o espulsione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e inappellabili nell'ambito dell'Associazione.
Art. 20) Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote associative, proposte dal Consiglio direttivo e approvate dalla Assemblea generale dei soci;
- contributi o donazioni di enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche;
- proventi ottenuti attraverso attività dell'associazione, p. es. ricerche, diritti di autore, consulenze
e formazione;
- altre entrate che concorrono ad incrementare il patrimonio;
- beni mobili ed immobili acquisiti con mezzi dell'associazione o donati.
Il patrimonio sarà utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell'Associazione in
conformità al presente Statuto o per obiettivi ad essi connessi.
Art. 21) Esercizio finanziario
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per predisporre il bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
Art. 22) Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
Art. 23) Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea generale dei soci con un
numero di voti favorevoli pari al tre quarti (3/4) dei soci.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà
le norme per la liquidazione e la devoluzione delle eventuali attività e del patrimonio.
Art. 24) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato nel presente Statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge.
Mirandola (MO), 03 luglio 2016
SIMO - Società Italiana di Medicina Omeopatica